Circolare n. 008-2007 del 21 maggio 2007

Invio telematico dei corrispettivi

I commi 327 e 328 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) riguardano la trasmissione telematica dei corrispettivi e prevedono che con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano stabilite le decorrenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per singole categorie di contribuenti. Con Comunicato Stampa del 30 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime anticipazioni ufficiali – in attesa dei provvedimenti ministeriali – sulle scadenze per la trasmissione telematica periodica dei corrispettivi.

I contribuenti che esercitano attività commerciali dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo luglio.

Interessati all’invio dei corrispettivi sono i soggetti indicati dall’art. 22 del Dpr 633/72, e quindi tutti coloro i quali emettono scontrini fiscali e ricevute fiscali. Sono altresì obbligati i contribuenti che pur emettendo fattura – per scelta visto che è consentito optare per l’emissione della fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta – sarebbero obbligati all’emissione di scontrini e/o ricevute fiscali. Rientrano pertanto nella previsione normativa tutte le attività di commercio al dettaglio e al minuto e le prestazioni di meccanici, gommisti, parrucchieri, barbieri, falegnami, tappezzieri, le attività dei ristoranti, degli alberghi, dei campeggi, delle mense, dei fotografi, delle lavanderie, delle sartorie e delle maglierie, dei pittori, degli stuccatori, dei camiciai, le attività di noleggio, ecc.

Come ricordato l’invio telematico dei corrispettivi riguarderà le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo luglio. Le scadenze sono differenti a seconda delle dimensioni, come di seguito specificato:

Per tutti i soggetti interessati, il primo invio dovrà contenere i dati relativi ai corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio.

Per esempio, chi deve effettuare la prima trasmissione il 25 novembre 2007 (contribuenti con corrispettivi nel 2006 compresi tra 600 mila e 6 milioni di Euro, quindi soggetto con chiusure IVA mensili), invierà l’importo complessivo dei corrispettivi conseguiti tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2007.

I dati relativi al mese di novembre saranno inviati, a regime, come vedremo nel proseguo, con la comunicazione da effettuarsi entro il 25 dicembre.

Successivamente alle scadenze stabilite per il primo invio, come sopra specificate, il provvedimento chiarisce che il termine, entro il quale effettuare a regime la trasmissione dei corrispettivi telematici, è stato correlato ai termini previsti per la liquidazione periodica dell’IVA ed è stato fissato per il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

La comunicazione andrà effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi. Non dovranno, invece, essere trasmessi i corrispettivi conseguiti a seguito di cessione di immobili e beni strumentali, in quanto afferenti a operazioni "straordinarie".

Attenzione: per la grande distribuzione, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale, secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005.

La comunicazione dovrà contenere:

Tabelle riepilogative delle scadenze a regime:

CONTRIBUENTI MENSILI

SCADENZA A REGIME

Gennaio

25 febbraio

Febbraio

25 marzo

Marzo

25 aprile

Aprile

25 maggio

Maggio

25 giugno

Giugno

25 luglio

Luglio

25 agosto

Agosto

25 settembre

Settembre

25 ottobre

Ottobre

25 novembre

Novembre

25 dicembre

Dicembre

25 gennaio

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

SCADENZA A REGIME

1° Trimestre

25 maggio

2° Trimestre

25 agosto

3° Trimestre

25 novembre

4° Trimestre

25 marzo

 

Per trasmettere i corrispettivi telematici, i contribuenti potranno utilizzare:

La predisposizione del file da trasmettere dovrà essere realizzata utilizzando i software di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate e rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Per l’adempimento dell’obbligo, il contribuente potrà avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per specifiche categorie di contribuenti, quali enti con personalità giuridica di diritto pubblico, banche, assicurazioni, Poste Italiane ecc, le date a decorrere dalle quali diventeranno efficaci le disposizioni sull’invio saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.